Decreto c.d. Sostegni Ter – Novità dopo la conversione

Centrimpresa ha inviato a tutti i propri iscritti la circolare recante le principali novità e le conferme d’interesse del c.d. “Decreto Sostegni-ter” a seguito della conversione in legge n.25/2022.
Ecco un breve riassunto:

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO (art. 10-quinquies)
In sede di conversione in legge, sono prorogati i termini per il pagamento delle rate della c.d. “Rottamazione ter” e del
“Saldo e Stralcio” scadute nel 2020 e nel 2021 e quelle in scadenza nel 2022.

In particolare, i versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati:

  • entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
  • entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

Sono sempre ammessi i 5 giorni di tolleranza entro i quali sarà possibile effettuare i pagamenti senza sanzioni.
Le somme, eventualmente versate restano definitivamente acquisite.

MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE (ART. 1)
In sede di conversione è stato previsto che per i soggetti che svolgono attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi almeno 100 giorni nel periodo temporale 01.01.2021 – 25.07.2021 che risultano chiuse al 27 gennaio 2022, i versamenti sospesi scadenti nel mese di gennaio 2022 e relativi all’IVA in scadenza nello stesso mese, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 (in luogo del 16.09).
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
E’ confermato inoltre il rifinanziamento, del fondo previsto per le attività chiuse almeno 100 giorni nel periodo temporale 01.01.2021 – 25.07.2021 che risultano chiuse al 27 gennaio 2022.
Non appena saranno note le modalità operative le aziende interessate saranno contattate da Centrimpresa srl.

FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (ART. 2)
E’ confermato il riconoscimento di un fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di
commercio al dettaglio, identificate da specifici codici ATECO 2007. Ai fini dell’agevolazione in esame, le suddette imprese devono avere un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Per ottenere tale contributo le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al
Ministero dello Sviluppo economico. Con provvedimento del MEF sono state definite le modalità di presentazione. La
domanda dovrà essere presentata dalle ore 12:00 del 3.5 alle ore 12:00 del 24.5.2022 (NON E’ UN CLICK DAY)
attraverso la procura informatica che sarà resa disponibile sul sito internet dello stesso Ministero.

L’accesso alla predetta procedura informativa dovrà avvenire SOLAMENTE mediante carta nazionale dei servizi (CSN).
Per la corretta compilazione della domanda l’azienda richiedente è tenuta a provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro Imprese e a verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro Imprese.
Per il completamento della domanda, il soggetto richiedente deve essere in possesso di una PEC attiva, comunicata al
Registro Imprese, la cui presenza è accertata dalla predetta procedura informatica.
E’ fondamentale che le aziende con i requisiti e interessate alla presentazione dell’istanza siano in possesso nei tempi utili di tutto ciò che necessita (ad esempio se non si è ancora in possesso della CSN occorrerà richiederla).
Ad ogni modo le aziende aventi i requisiti saranno contattate per tempo da Centrimpresa srl.

COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA – (Art. 10-quater)
I soggetti che scelgono di optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti a trasmettere l’apposita Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate entro il termine ordinariamente fissato al 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, entro il termine ordinariamente fissato al 16.3 dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.
In sede di conversione in legge, è stato disposto che per le spese sostenute nel 2021, nonché alle rate residue non fruite per le spese del 2020, tale comunicazione può essere fatta entro il 29 aprile 2022.

CESSIONE DEI BONUS EDILIZI ED EMERGENZIALI (art. 28)
In sede di conversione in legge, ai crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-1922 (cioè credito d’imposta per botteghe e negozi, credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione), sono applicate le stesse regole già in uso per la cessione/sconto in fattura dei BONUS EDILIZI.
Sono quindi ammesse fino a un massimo di 3 cessioni, di cui la prima (da parte dell’originario beneficiario del bonus ovvero dal fornitore in caso di opzione per lo sconto in fattura) nei confronti di qualsiasi cessionario, mentre le ulteriori due esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari.
Le nuove norme si applicheranno alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura che saranno inviate a decorrere dal 1° maggio 2022.

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (ART. 3)
In sede di conversione sono confermate le disposizioni relative:

  • all’incremento del fondo per interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • allo stanziamento di nuovi fondi da destinare alle imprese che svolgono attività identificate dai attività: 96.09.05
    (Organizzazione di feste e cerimonie); 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile); 56.21 (Catering per eventi,
    banqueting); 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina); 93.11.2 (Gestione di piscine) che hanno avuto nell’anno
    2021 una riduzione di ricavi non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019;
  • all’estensione, per il 2021, del credito d’imposta c.d. “bonus tessile e moda” calcolato sulle rimanenze finali di
    magazzino alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della
    pelletteria inizialmente previsto per lo più per le attività di fabbricazione.

Non appena note le modalità di presentazione delle pratiche le aziende interessate saranno contattate da Centrimpresa srl

CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI (art. 5)
E’ confermato che il credito d’imposta per i canoni di locazione su immobili non abitativi spetti alle imprese del settore
turistico
in relazione anche ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il suddetto credito spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019
.
Per beneficiare del credito d’imposta canoni di locazione gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con un provvedimento
dell’Agenzia delle entrate.
L’efficacia della presente misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
In sede di conversione in legge, il suddetto credito è stato esteso ai settori di cui al codice attività 93.11.20 “Gestione di
piscine”.

CONTRIBUTI A SOCIETÀ / ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONTRIBUTO SPESE SANIFICAZIONE e BONUS SPONSORIZZAZIONI (ART.9)
È confermato l’incremento dei fondi per il 2022 per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19 sostenute da:

  • società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.
Il BONUS previsto, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali pari al 50% degli investimenti
effettuati dal 1° luglio al 31.1.2020
in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti delle leghe che
organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche e delle società sportive dilettantistiche e società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile, è confermato anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

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