OMESSA O IRREGOLARE FATTURA: IL NUOVO TD29

COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE

Con la presente si rende noto che a decorrere dal 1° aprile p.v. qualora non si ricevesse o si ricevesse una fattura irregolare, il committente/cessionario, per non incorrere nella sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta con un minimo di € 250,00 dovrà entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa fattura irregolare, emettere una fattura con il codice TD29 avendo cura di indicare nel file .xml i dati del cedente/prestatore.

Tale nuova comunicazione è entrata in vigore a decorrere dal 1° settembre 2024.

Fino al 31 agosto 2024 era invece in vigore la c.d. “Autofattura denuncia” (con utilizzo del codice TD20) che prevedeva altresì il versamento da parte del committente/cessionario il versamento dell’imposta (oggi con la comunicazione non più prevista).

L’autofattura denuncia prima, e la comunicazione denuncia oggi, hanno lo scopo di mettere a conoscenza l’Amministrazione finanziaria italiana, che c’è un soggetto che potenzialmente sta evadendo Iva italiana.

Il codice TD20 rimane ancora utilizzabile nelle seguenti situazioni:

– in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);

– nelle ipotesi di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, qualora il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.

 

Sarà possibile chiedere maggiori informazioni qualora si riscontrasse la necessità di emettere la comunicazione denuncia di cui sopra agli uffici di Centrimpresa srl.

 

Distinti Saluti

 

25.03.2025

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