Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da COVID-19 – Modelli dichiarativi – “FAQ – Aiuti di stato” dell’Agenzia delle entrate

Si ricorda che l’art. 10-bis, co. 1, Dl. n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”) prevede, che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 61, TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi inerenti all’esercizio di impresa, nonché all’art.109, comma 5, TUIR, in materia di spese e di altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi).

L’art. 10-bis, co. 2, del medesimo decreto “Ristori” prevedeva, inoltre, che la predetta detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19, concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, si applicasse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Come noto, l’Agenzia delle entrate con un’apposita avvertenza pubblicata sul proprio sito in data 27 luglio 2021 ha precisato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1-bis del Dl. n. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni-bis”), introdotto in sede di conversione (Legge n. 106/2021 e vedi per un esame completo ns. circolare n. 21/2021), è stato abrogato il predetto art. 10-bis, co. 2.

Pertanto, il regime di detassazione generale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è più subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Secondo la medesima avvertenza, resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza (vedi per un esame completo ns. Fisco news n. 75/2021).

L’Agenzia delle entrate, con una nuova risposta pubblicata nelle “FAQ – aiuti di stato”, ha chiarito che non vi è nessuna conseguenza per i contribuenti che hanno presentato il modello REDDITI e IRAP 2021 indicando comunque i contributi e le indennità detassate a norma dell’art. 10-bis, senza tener conto delle indicazioni fornite con la predetta avvertenza pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2021.

Nella medesima risposta viene precisato, inoltre, che i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle Entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

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