CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SERVIZIO PER LE AZIENDE IN CONTABILITÀ PRESSO CENTRIMPRESA

Con la presente si comunica che coloro che per il biennio 2024-2025 non avessero deciso di aderire all’Istituto del Concordato Preventivo Biennale, possono effettuare tale opzione per il biennio 2025-2026. Rispetto all’anno scorso l’adesione è inibita per i soggetti che applicano il regime forfettario.

Si ricorda che l’istituto in argomento consente agli imprenditori e i professionisti di definire preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il proprio reddito. Qualora il contribuente accetti la proposta dell’Agenzia delle Entrate, le imposte saranno calcolate sul reddito di impresa/professionale concordato e dovranno essere versate, indipendentemente da quello che sarà il reddito effettivo. Sarà comunque consentito di scegliere un’imposta sostitutiva che varia a seconda del punteggio ISA sul maggior reddito concordato e il reddito del 2024 sul quale si basa la proposta. La tassazione sostitutiva non si estende all’IRAP, che dovrà quindi essere determinata con le modalità ordinarie.

Per i periodi d’imposta concordati il contribuente è escluso dagli accertamenti previsti dall’art. 39 del Dpr 600/1973.

Si rammenta che si potrà aderire all’istituto del concordato e definire il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile IRAP se:

  • si eserciti attività d’impresa, arti o professioni
  • si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA);
  • non ci siano debiti tributari o contributivi d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro.

 

Non possono aderire i soggetti che:

  • non abbiamo presentato (ma si era tenuti a farlo) la dichiarazione dei redditi nei 3 anni precedenti all’adesione;
  • siano condannati a reati tributari;
  • si sia iniziata l’attività nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
  • nel 2024, si sia conseguito nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo totale;
  • per il primo periodo d’imposta del concordato si aderisca aderito al regime forfettario;
  • nel primo periodo d’imposta del concordato (2024) si risulti essere interessati da operazioni di fusione, scissione,
  • conferimento (trattasi di società e enti) e per le società di persone risulti modificata la composizione dei soci;
  • inizio attività nel periodo precedente all’adesione;
  • con riferimento al periodo d’imposta precedente (2024) al biennio concordato, il contribuente dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012

 

Nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze, i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico o in società ed enti indicati nell’articolo 73 comma 1 del Tuir nonché utili/perdite derivanti da partecipazioni in società di persone o utili distribuiti da società. Nel valore della produzione netta da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze.

L’accettazione della proposta del concordato esplica i suoi effetti anche in capo ai soci delle società e ai collaboratori delle imprese familiari.

Centrimpresa al fine di fornire alle aziende, per le quali gestisce il servizio di contabilità, le informazioni utili per poter decidere se aderire o meno all’istituto in argomento, ha calcolato il valore del reddito proposto ai fini del Concordato preventivo biennale e della produzione netta IRAP (se dovuta).

La Scrivente ritiene necessario fornire alle aziende tali dati in quanto l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che unitamente alla Guardia di Finanza intensificherà i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiranno al CPB oppure che ne decadranno (utilizzando informazioni contenute nelle banche dati disponibili nei fatti, anche le movimentazioni dei conti correnti, il saldo iniziale e finale, i dati delle fatture elettroniche, i dati degli archivi catastali); pertanto si ritiene necessario che le aziende abbiano tutti i dati utili per procedere ad una valutazione ponderata e prendere le relative decisioni in merito o meno all’adesione.

Gli importi di cui sopra verranno comunicati o personalmente in fase di colloquio o con apposita comunicazione successiva.

Il corrispettivo di tale servizio, pari a €. 30,00 più IVA, verrà addebitato nella fattura delle competenze del 4° trimestre/mese di ottobre.

In fase di colloquio con le aziende interessate all’adesione verranno dettagliate anche le eventuali cause di cessazione e decadenza dal concordato.

Le aziende che, valutati gli importi, volessero prendere in considerazione l’ipotesi di adesione al Concordato preventivo biennale, potranno chiedere un appuntamento entro il 19 settembre p.v. presso i nostri uffici per valutare insieme l’opportunità o meno di aderire alla proposta di Concordato preventivo fatta dall’Agenzia delle Entrate ed avere le indicazioni utili per esercitare tale adesione (che dovrà poi essere formalizzata entro il prossimo 30 settembre 2025).

Per le aziende che decideranno di aderire al Concordato l’importo della predisposizione e trasmissione dell’adesione sarà pari a €. 70,00 più IVA.

17.07.2025

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